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Legge di Bilancio 2018: lacrime e sangue “solo” per chi vende arte?

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«Il nostro primo obiettivo era quello di evitare aumenti dell’Iva e l’introduzione di nuove tasse, gabelle, accise. Impegno che è stato mantenuto». Con queste parole, circa una settimana fa, il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, aveva introdotto la bozza della Legge di Bilancio 2018 appena liberata dal Consiglio dei Ministri sottolineando, soddisfatto, come il governo fosse riuscito ad evitare una Manovra “lacrime e sangue”. E in parte, certamente, questo è vero ma non per chi, oggi, vende arte in Italia, sia esso un operatore del mercato o un collezionista privato che, ancora una volta e in maniera forse un po’ troppo semplicistica, si vede identificato come “evasore fiscale”. Sì, perché nella bozza della Legge di Bilancio sono inserite, nel capo che riguarda il contrasto all’evasione, due ipotesi di misura che, se dovessero rimanere anche nel testo definitivo, potrebbero colpire duramente le compravendite d’arte: una modifica dell’aliquota Iva degli oggetti d’arte (ipotesi 2) e una tassazione sui redditi percepiti dalla vendita degli oggetti d’arte (ipotesi 1).

 

Due misure che spaventano collezionisti e mercato

 

«L’Associazione Nazionale Case d’Asta (ANCA) è fortemente preoccupata delle nuove misure ipotizzate nella Legge di Bilancio e farà quanto consentito per contrastare tali provvedimenti». Così, interpellata da Collezione da Tiffany, la presidentessa di ANCA, Sonia Farsetti, commenta la Manovra e aggiunge: «Se tali modifiche dovessero passare, avrebbero un effetto disastroso sul collezionismo italiano, con un effetto frenante sia per la vendita che per l’acquisto di opere d’arte. Rappresenterebbe una penalizzazione ulteriore del già vessato mercato dell’arte». E sul piede di guerra sembra essere anche l’Associazione Antiquari d’Italia che, secondo indiscrezioni, avrebbe già contattato l’Ufficio Legislativo del MiBACT che pare si sia impegnato a far eliminare la norma dal testo che, è bene precisarlo, non è ancora arrivato in Parlamento. I tecnici, da quanto si apprende da varie agenzie, sono ancora a lavoro sul testo uscito dal Consiglio dei ministri di lunedì scorso (16 ottobre), che non sarebbe ancora stato consegnato alla Ragioneria dello Stato per la bollinatura definitiva.

Ma ad essere preoccupati, oltre alle associazioni e gli operatori di categoria, sono in primo luogo i collezionisti privati italiani che, in questi giorni, stanno commentando la notizia con un vero e proprio tam tam sui vari forum online. Una preoccupazione, questa, che nasce, ancora una volta, dal sentirsi ingiustamente oggetto di una sorta di “caccia alle streghe” che non appare basarsi su motivazioni “scientifiche”, ma su ipotesi e dati decisamente parziali: i rapporti sul mercato italiano dell’arte del Sole24Ore – Plus 24 e i fatturati delle Italian Sales londinesi. Dati che portano, citiamo alla lettera, a «stimare che negli ultimi cinque anni i corrispettivi delle vendite d’arte (e oggetti d’antiquariato e da collezione) conseguiti da collezionisti privati italiani possano aver superato la cifra di 2 miliardi di euro».  Cifra dalla quale, si legge nella bozza, il fisco spera di far emergere una “base imponibile prudenzialmente stimata in circa 1 miliardo di euro e un maggior gettito di circa 160 milioni di euro, esclusi interessi e sanzioni». (Scarica -> Testo completo delle due misure inserite nella bozza di Legge di Bilancio 2018 [.pdf])

Dati a parte, secondo l’Avvocato Giuseppe Calabi dello studio legale CBM & Partners, che sta attualmente collaborando a progetti di riforma della normativa italiana in materia di notifiche ed esportazioni di opere d’arte, le due ipotesi inserite nella  bozza di Manovra appaiono discutibili «soprattutto per la loro formulazione e per come è introdotto l’argomento, più che per il principio di base». «Nella bozza di Legge di Bilancio – spiega Calabi – queste misure sono presentate come “interpretazione autentica” di norme già esistenti, ma sono in realtà molto innovative e introducono con effetto retroattivo (di 5 anni, ndr) delle sanzioni, anche se in forma ridotta. Sarebbe stato lecito aspettarsi quanto meno un holding period, come avviene per gli immobili».

L’Avvocato Giuseppe Calabi dello studio legale CBM & Partners di Milano.
L’Avvocato Giuseppe Calabi dello studio legale CBM & Partners di Milano.

«Nel suo insieme – prosegue l’avvocato – mi sembra una riforma un po’ pasticciata e mi auguro che le due ipotesi vengano ritirate, così da poter trattare questo tema in modo un po’ più aperto e ragionato. Perché mi pare decisamente poco “scientifico” parlare, così, di “evasione”, in particolare quando si tratta di collezionisti privati. Non si capisce, infatti, perché un privato cittadino che eredita delle opere d’arte e che decida di dismetterle, debba essere considerato come una persona che svolge un’attività commerciale. In questo caso non sono un commerciante, ma dismetto una mia proprietà. Se si voleva fare un discorso più serio su questi temi, si poteva parlare di imposte patrimoniali o di una riforma dell’imposta di successione. Questi sono argomenti su cui si può discutere, ma in un contesto un po’ più robusto di quello attuale».

Ma da dove nascono le due misure inserite nella Legge di Bilancio? Stando a quanto ci riferisce, con “ragionevole certezza”, l’avvocato Giuseppe Calabi, sarebbero frutto di richieste provenienti «esclusivamente dal mondo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e, probabilmente, dall’Agenzia delle Entrate». «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – aggiunge – non mi risulta che abbia espressamente richiesto né appoggiato questa riforma. Anzi, da notizie che ho avuto, il MiBACT ha preso molto le distanze da queste richieste». «Se dovessi individuare due fattori che possono aver ispirato queste riforme – conclude l’avvocato Calabi – mi verrebbero da citare, le notizie, apparse anche sui giornali, di importanti collezioni italiane vendute all’estero e quello che è emerso con la Voluntary Disclosure e che ha riguardato anche importanti patrimoni artistici».

 

L’ipotesi di riforma nel dettaglio

 

Nell’attesa di capire che piega prenderà il dibattito sulla Legge di Bilancio 2018 in Parlamento, ci siamo fatti spiegare da Marco Bodo,  commercialista specializzato in arte dello Studio TS Commercialisti Associati di Torino, in cosa consistono le due ipotesi presenti nella bozza di Manovra e lo scenario in cui si inserisce la riforma prospettata.

Nicola Maggi: Oggi come sono tassati i redditi derivanti dalla vendita di oggetti d’arte da parte di collezionisti o operatori di settore?

Marco Bodo: «Domanda interessante. La tassazione delle opere d’arte oggi è un tema molto dibattuto e con poche certezze. Il fatto che il Legislatore si sia mosso per definire e “mettere dei paletti” in questo ambito la dice lunga… In buona sostanza, ad oggi, un’opera d’arte può sia subire tassazione che esserne completamente esclusa. Mi spiego meglio: in caso di dismissione patrimoniale di un’opera derivante, ad esempio, da una successione, ad oggi non vi è norma alcuna che imponga la tassazione di quanto percepito dal venditore. In caso di acquisto, anche non recente, dell’opera e successiva rivendita ad oggi il collezionista è “passibile”, invece, di tassazione in quanto ha posto in essere una attività commerciale ancorché occasionale».

N.M.: Se dovessero passare le ipotesi previste dalla bozza della legge di Bilancio 2018  cosa cambierebbe, dal punto di vista fiscale, per collezionisti e i professionisti del mercato dell’arte?

M.B.:  «Nella sostanza il Legislatore vuole “identificare” tutte le cessioni, ancorché occasionali, effettuate da collezionisti privati, come operazioni economiche che generano un reddito “cd. diverso” (ex art. 67 co. 1 lett. i TUIR). Il collezionista si vedrebbe tassato, secondo la propria aliquota IRPEF (imposta che pagano le persone fisiche), sulla differenza tra il valore a cui ha venduto l’opera e quello di acquisto della stessa, maggiorato da altre spese documentate quali, ad esempio, le assicurazioni, il restauro, la custodia, la catalogazione, ecc. Viene naturale pensare che il “peso” della tassazione subito da ogni singolo collezionista in ragione di ogni singola cessione potrà essere assunto solo con un’attenta analisi e simulazione “taylor made” del suo caso specifico, in gran parte derivante dalla sua aliquota marginale IRPEF (ovvero l’aliquota IRPEF che subisce ogni singolo contribuente in ragione di tutti i suoi redditi, deduzioni, ecc. e non solo riguardo alla cessione dell’opera). Vi è tuttavia una possibilità di forfetizzazione della tassazione al 40% del corrispettivo di cessione la cui convenienza, ancora una volta, sarà da valutare caso per caso. Per gli operatori di settore (intendo artisti, gallerie, case d’asta…ecc.) nulla dovrebbe cambiare. Il reddito derivante dalla vendita delle opere era già precedentemente tassato in quanto “ricavo tipico” inerente allo svolgimento della propria attività».

N.M.: Gli scambi, nel mondo del collezionismo, avvengono anche secondo modalità alternative alla vendita in senso stretto. Penso, ad esempio, alla “permuta”. In questo caso come ci si dovrebbe comportare?

M.B.: «In caso di permuta si dovrà considerare reddito tassabile solo l’eventuale conguaglio in denaro. Si tenga presente che il valore “fiscale” del bene ricevuto in cambio sarà pari a quello permutato, ovvero il “costo di acquisto” del bene ricevuto in cambio sarà lo stesso di quello consegnato in permuta, al fine del conteggio del reddito (come detto in precedenza) in caso di successiva cessione».

N.M.: … e se non si posseggono più i documenti che attestano l’acquisto di un’opera?

M.B.: Questo è un problema molto comune, ma il legislatore ha pensato anche a questo. In mancanza di documentazione comprovante l’acquisto dei beni oggetto di una cessione, infatti, ci si dovrà basare sul criterio forfettario di tassazione al 40% del corrispettivo di cessione».

N.M.: Le opere però possono entrare in possesso di una persona anche mediante successione. In questo caso cosa prevede la bozza di legge?

M.B.: «Il legislatore ha messo le mani anche nei passaggi mortis causa. In caso di acquisto per successione si dovrebbe assumere come costo il valore definito, o dichiarato, ai fini dell’imposta di successione. Qualora si applichi il criterio forfettario del 10% in sede di successione, mi chiedo però che valore si debba assumere: anche in questo caso si applicherà solo  il criterio forfettario del 40%? Speriamo escano dei chiarimenti». (Leggi -> Collezionismo e tasse: compravendite, donazioni e successioni)

 

NOTA PER IL LETTORE: La versione definitiva dalla Legge di Bilancio 2018 non è ancora arrivata in Parlamento e il testo della Manovra è atteso alla Camera e al Senato per il 25-26 ottobre prossimo.  Vi terremo aggiornati sulle prossime evoluzioni appena avremo notizie ufficiali.

 

Nicola Maggi
Nicola Maggi
Giornalista professionista e storico della critica d'arte, Nicola Maggi (n. 1975) è l'ideatore e fondatore di Collezione da Tiffany il primo blog italiano dedicato al mercato e al collezionismo d’arte contemporanea. In passato ha collaborato con varie testate di settore per le quali si è occupato di mercato dell'arte e di economia della cultura. Nel 2019 e 2020 ha collaborato al Report “Il mercato dell’arte e dei beni da collezione” di Deloitte Private. Autore di vari saggi su arte e critica in Italia tra Ottocento e Novecento, ha recentemente pubblicato la guida “Comprare arte” dedicata a chi vuole iniziare a collezionare.
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