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Blockchain e mercato dell’arte: opportunità e nuove sfide

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La parola Blockchain è ormai sulla bocca di tutti e in molti l’hanno indicata come la principale novità, in prospettiva futura, anche per quanto riguarda le transazioni in arte e il futuro del mercato. Ma di cosa si tratta di preciso? Per prima cosa, come spiega Mauro Bellini di Blockchain4Innovation in un recente articolo, non deve essere assolutamente confusa con la cripto-moneta Bitcoin: si tratta infatti, di «un grande database per la gestione di transazioni crittografate su una rete decentralizzata di tipo peer-to-peer che dà il nome a una nuova piattaforma tecnologica, che permette di ridefinire e reimpostare il modo in cui creiamo, otteniamo e scambiamo valore». «La Blockchain – aggiunge Bellini nel suo articolo – sta facendo con le transazioni quello che Internet ha fatto con le informazioni e lo sta facendo grazie a un processo che unisce sistemi distribuiti, crittografia avanzata e teoria dei giochi». [Leggi -> Blockchain: cos’è, come funziona e gli ambiti applicativi in Italia]

«Per alcuni – scrive ancora Mauro Bellini –  la Blockchain è la nuova generazione di Internet, o meglio ancora è la Nuova Internet. Si ritiene che possa rappresentare una sorta di Internet delle Transazioni. E per coloro che guardano oltre al concetto di transazione la Blockchain può rappresentare la Internet del Valore. Al di là del concetto di transazione e di valore la Blockchain è la rappresentazione digitale di quattro concetti: decentralizzazione; trasparenza; sicurezza; immutabilità». Quatto concetti che se intrecciati con il mercato dell’arte potrebbero dare il via ad un radicale cambiamento come ci spiega l’avvocato Simone Morabito di Torino, uno dei primi in Italia ad essersi occupato di questo tema in relazione con il diritto dell’arte. [Leggi -> L’applicabilità della Blockchain nel diritto dell’arte]

Nicola Maggi: Quali sono i principali aspetti positivi della tecnologia Blockchain?

Simone Morabito: «Siamo davanti a una rivoluzione di portata epocale: alcuni dicono che in futuro tutte le transazioni passeranno attraverso la Blockchain. Ora, sulla base di questo approccio, sempre più vasto, non si può non pensare ai problemi di ordine legale di cui è affetto il mondo dell’arte e che possano essere risolti con questa tecnologia.

Innanzitutto, il mondo delle transazioni in ambito artistico ha necessità di certezze. Queste transazioni – e in particolare quelle che sfociano in contenziosi, con un alto tasso di litigiosità – sono infatti caratterizzate dalla necessità di ottenere un documento che certifichi le caratteristiche dell’opera per evitare eventuali plagi, contraffazioni e violazioni del diritto d’autore, insieme ad altri abusi, magari legati a diffusione illecite o altre violazioni di diritti patrimoniali dell’opera.

La tecnologia Blockchain permette alle transazioni che vi passano di essere considerate immodificabili. Questa tecnologia permette la trasmissione di dati peer-to-peer (P2P) in assenza cioè di intermediari: la transazione avviene da individuo a individuo, ossia direttamente tra le parti, non vi sono autorità centrali, burocrazia, ruolo attivo e regolatore di Stati o amministrazioni a ciò preposte. Inoltre, le transazioni avvengono attraverso indirizzi alfanumerici dove l’intestatario può scegliere se rimanere anonimo o rivelare la propria identità. Un aspetto centrale nel mercato dell’arte.

Una volta che una transazione viene inserita nel database e gli account vengono aggiornati, il registro di transazioni non può essere modificato poiché collegato a ciascun registro di transazione precedente (da qui il termine “chain”, catena). Qui, la complessità degli algoritmi e la tecnica computazionale hanno l’obiettivo di garantire che la registrazione nel database sia permanente, ordinata cronologicamente e disponibile per tutti gli altri utenti nella rete».

N.M.: E per quanto riguarda il mercato dell’arte? Quali cambiamenti potrebbe apportare l’uso di questa tecnologia?

S.M.: «Nel caso di opere d’arte, in particolare, la tecnologia Blockchain consente di dotare un’opera o un bene di un frammento di codice in cui sono registrate le informazioni relative all’autore, data di creazione, descrizione etc. nonché i dati relativi alle licenze di uso, rendendo in tal modo quanto meno ardua la contraffazione dell’opera e la conseguente perdita di valore economico della stessa. Vi è anche la possibilità di applicazione in tema di brevetti. Qui l’argomento è più complesso: la proprietà brevettuale è intrinsecamente gravosa a livello economico e richiede molteplici risorse e competenze che spesso mancano nelle piccole-medie imprese con un evidente vantaggio competitivo per quelle invece di maggiori dimensioni che invece possono sopportarne i costi».

N.M.:  Esiste però un problema di fondo… di piattaforme che utilizzano la tecnologia Blockchain, infatti, non ne esiste soltanto una, ma tante e queste, spesso, non sono interconnesse tra di loro…

S.M.: «In realtà l’accesso alla catena di blocchi consentirebbe facilmente di accedere anche ai relativi dati qui contenuti. In ogni caso, un tentativo interessante in questa direzione è dato dalla Notarchain, un progetto del Notariato in collaborazione con IBM che utilizza le caratteristiche della Blockchain in chiave para-pubblica. Attraverso questa tecnologia, però, viene meno l’anonimato degli operatori, perché le operazioni sulla catena sono gestite direttamente dai notai. Inoltre, Notarchain propone l’esenzione dai costi per i cittadini per lo sfruttamento della piattaforma e mira a porsi come primo strumento non privato e sicuro per il controllo preventivo dell’identità dei soggetti coinvolti, oltre che per la nota immutabilità dei dati così raccolti e gestiti. Staremo a vedere le evoluzioni».

N.M.: Una delle sfide più complesse che questa nuova tecnologia pone al diritto, mi pare sia quella legata alle modalità di pagamento. Le transazioni, infatti, vengono effettuate usando le cosiddette cripto-valute. La più famosa è quella dei Bitcoin, ma ne esistono oltre un migliaio e molte di queste non hanno oggi nessun valore. Non crede sia necessaria una regolamentazione affinché le aziende che ruotano attorno a questo settore non inizino, ciascuna, a “battere” la propria moneta elettronica?

S.M.: «Le cripto-valute possono essere considerate alla stregua di qualsiasi altro bene che viene comprato e venduto in un mercato. In questo senso però, non vi sono entità nazionali o sovranazionali coinvolte perché, al momento, non vi è alcuna cripto-valuta avente corso legale e, soprattutto, perché alla base dell’utilizzo della cripto-valute c’è proprio la volontà di affrancarsi da queste. Vorrei però distinguere i concetti: il diritto dell’arte, a mio parere, avrebbe bisogno di utilizzare la tecnologia Blockchain che sta alla base delle cripto-valute, ma non necessariamente utilizzarle tout court. Certo questo potrebbe avvenire perché la transazione con l’operatore che gestisce il servizio con la Blockchain potrebbe avvenire con una cripto-valuta. In altri casi, poi, vi sono stati già casi di intersecazione tra economia reale e cripto-valute. A Torino, per la prima volta, infatti, è stata già trasferita la proprietà di un immobile dando in permuta bitcoin».

N.M.: Poco fa accennava alla possibilità di legare “fisicamente” un oggetto d’arte con la sua blockchain…

S.M.: «In merito a questo sono allo studio applicazioni con QR-Code. Infatti, ai sistemi che generano la certificazione di autenticità con tecnologia Blockchain e che operano su opere create digitalmente, si affiancano le piattaforme che certificano l’autenticità delle opere d’arte realizzate con media tradizionali attribuendo un QR-Code sulle medesime e sul documento che ne certifica l’autenticità. Così operando, gli artisti, i galleristi e i collezionisti (potenzialmente tutti gli operatori del settore) che utilizzano la tecnologia, se autenticati, potranno richiedere l’attribuzione e apposizione sull’opera del suddetto codice che apparirà in tutti i successivi trasferimenti».

N.M.: Tanto per cambiare, poi, l’Italia anche in questo campo mostra tutte le sue contraddizioni. Da un lato siamo stati il primo mercato ad utilizzare i bitcoin per un’asta d’arte, dall’altro il nostro Stato non ha aderito alla European Blockchain Partnership…

S.M.: «Vero, sempre a Torino, l’anno scorso si è tenuta la prima asta dove le opere potevano essere acquistate con cripto-valute. A mio parere si deve però cambiare radicalmente prospettiva e seguire in prima linea le evoluzioni di questa tecnologia rivoluzionaria, dando la possibilità a tutti di effettuare, anche in questo caso, una auspicata rivoluzione culturale. Infatti, purtroppo, l’Italia non ha aderito, probabilmente per i consueti problemi di instabilità politica, alla European Blockchain Partnership, firmata a Bruxelles da 22 Paesi europei (21 dell’Ue più la Norvegia) con cui gli Stati firmatari riconoscono il potenziale della Blockchain per trasformare i servizi digitali in Europa e s’impegnano a lavorare insieme per supportare i comuni obiettivi».

Nicola Maggi
Nicola Maggi
Giornalista professionista e storico della critica d'arte, Nicola Maggi (n. 1975) è l'ideatore e fondatore di Collezione da Tiffany il primo blog italiano dedicato al mercato e al collezionismo d’arte contemporanea. In passato ha collaborato con varie testate di settore per le quali si è occupato di mercato dell'arte e di economia della cultura. Nel 2019 e 2020 ha collaborato al Report “Il mercato dell’arte e dei beni da collezione” di Deloitte Private. Autore di vari saggi su arte e critica in Italia tra Ottocento e Novecento, ha recentemente pubblicato la guida “Comprare arte” dedicata a chi vuole iniziare a collezionare.
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