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Il “caso Blu” a Bologna: una sfida al Diritto dell’Arte

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Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 scorsi, il grande street artist di fama internazionale Blu, aiutato da alcuni ragazzi dei centri sociali di Bologna, ha cancellato o coperto con della vernice grigia alcune delle sue opere sparse per la città. Perché un gesto del genere? E perché non solo Blu, ma tanti altri grandi artisti di strada ricorrono alle maniere forti pur di evitare che altri si impossessino della propria arte? Ma facciamo un passo indietro. Una famosa fondazione privata, Genus Bononiane, nei mesi scorsi, ha annunciato l’inaugurazione, per il 18 marzo prossimo, di una mostra a pagamento intitolata Street Art  – Banksy & Co.: L’arte allo stato urbano. Ma come trasporre negli angusti spazi di una galleria le ariose opere di Street Art che, per definizione, vengono eseguite sulle facciate esterne di grandi palazzi? E qui viene il bello… “staccando” i pezzi di muratura sui quali sono apposti. La prima cosa che viene da chiedersi, è come sia possibile che la Fondazione in questione abbia potuto procedere ad un’operazione simile senza “chiedere il permesso”, o meglio acquistare i diritti dagli artisti riconosciuti autori delle opere d’arte. Il Corriere di Bologna a riguardo aveva scritto che le opere erano state staccate con “il via libera delle proprietà dei muri in questione”. In verità, quindi la Fondazione organizzatrice avrebbe chiesto ed ottenuto il permesso di trasposizione ed esibizione delle opere ai legittimi proprietari, che però nel caso dei graffiti in questione sarebbero i proprietari della superficie su cui è impresso il graffito e quindi i proprietari dei palazzi o delle fabbriche, dei muri. Ma quali conseguenze derivano dalla mancata autorizzazione “allo strappo” da parte degli artisti?

 

Blu e la “paralisi” dei diritti

 

A livello giuridico è possibile ricostruire la situazione verificatasi sulla base di una complessa combinazione di istituti. Da una parte, l’art. 936 del codice civile il quale stabilisce che quando le opere “sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle”(anche altri istituti giuridici, in varie situazioni, prevedono che il proprietario di un bene immobile sul quale altri apportino delle migliorie divenga titolare delle stesse). Dall’altra parte, la legge sul diritto d’autore (L. 633 del 1941) e l’illegalità dell’atto dal quale nasce l’opera d’arte, effettuato volontariamente e deliberatamente senza chiedere il preventivo consenso e quindi illegittimamente, potendosi qualificare come reato di “imbrattamento molesto” di cui all’art. 639 del codice penale.

L’artista nel momento in cui crea un’ opera d’arte creativa gode di due tipi di diritti: i diritti morali, personali ed inalienabili, tra cui quello di essere riconosciuto quale autore dell’opera e di opporsi alle modifiche o mutilazioni che possano tornare di pregiudizio alla sua reputazione o al suo onore (art. 20 L. 633/1941) ed i diritti patrimoniali, di sfruttamento economico della creazione, che al contrario possono essere ceduti a terzi. Diventa fondamentale a questo punto capire se questo tipo di arte, che è a tutti gli effetti opera illegale, sia tutelata dal diritto d’autore e pertanto goda dei diritti suddetti. La normativa sul diritto d’autore all’art. 1 dispone che “sono protette, le opere d’ingegno di carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. La legge non dice nulla sul fatto che l’opera d’arte debba avere un supporto o comunque carattere legale.

Con specifico riferimento, poi, alle opere delle arti figurative, la normativa prevede che la cessione dell’opera non comporta la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera stessa (art. 190 L. 633/1941). Pertanto, il fatto che il proprietario del muro divenga proprietario dell’opera d’arte, non comporta l’automatica acquisizione dei diritti patrimoniali allo sfruttamento della stessa. In questo senso, in assenza di un contratto che preveda diversamente, sarebbe comunque necessaria l’autorizzazione dell’autore dell’opera  prima di effettuarne la trasposizione a fini economici. Tuttavia, nonostante la teorica applicabilità della legge sul diritto d’autore, nella pratica i diritti ivi contemplati si troverebbero ad essere “paralizzati” nel caso de Street art. Ed infatti, nel caso di “arte illegale”, l’esercizio dei diritti nascenti in capo all’autore rimarrebbe sostanzialmente bloccato, in quanto da una situazione di illegalità non possono sorgere diritti soggettivi del singolo, con particolare riferimento ai diritti di natura patrimoniale come quelli di utilizzazione economica.

 

Street Art e Diritti morali: una questione da chiarire

 

Rimane a questo punto da capire se anche i diritti morali ed in particolare, quello di opporsi alle modifiche dell’opera, subiscano la stessa sorte e quindi se l’autore del graffito si trovi di fronte all’impossibilità di tutelare lo sfruttamento della propria creazione per finalità diverse rispetto a quelle per le quali è stata creata, a causa dell’ illegalità dell’atto da cui trae origine. Se così fosse, l’artista non potrebbe impedire che, quella che nasce come arte accessibile a chiunque, divenga elitaria e fruibile solo grazie al pagamento di un biglietto, con conseguente arricchimento di chi organizza l’evento culturale. Sul punto si attende un intervento normativo chiarificatore oppure una presa di posizione da parte della giurisprudenza che fino ad ora si è concentrata prevalentemente sugli aspetti penalistici del fenomeno.

Un ulteriore paradosso giuridico emerge dal fatto che ipoteticamente – se fosse accolta la soluzione per cui l’illegittimità dell’atto comporta anche il venir meno del diritto morale ad opporsi alle modifiche della propria arte – lo stesso autore dell’opera che abbia eseguito la propria creazione su di un immobile altrui, nel momento in cui decida di cancellarla, potrebbe essere perseguito per atti vandalici o per distruzione di opera d’arte, qualora essa sia riconosciuta come tale per il nome dell’artista stesso che l’ha eseguita. L’illogicità di una tale soluzione si comprende pensando al diverso caso dell’artista che, del tutto legittimamente, distrugga la propria creazione (una tela o una scultura) nell’intimità del proprio studio senza subire altra conseguenza se non la frustrazione per un’ opera non compiuta.

Il fenomeno della Street art ha preso piede ed ha iniziato ad essere riconosciuto come vera e propria forma d’arte solo negli ultimi anni ed il diritto non ha ancora fatto in tempo ad adeguarsi dando origine ad un vuoto giuridico. Paradossalmente, proprio la forma d’arte che più di tutte nasce come libera e di protesta sociale finisce per essere quella maggiormente mercificata a scapito di chi l’ha creata. Ed allora un gesto come quello di Blu, che ha una sua logica morale, si trova stretto tra le maglie di un diritto che si adatta con difficoltà alla rapida evoluzione delle forme d’arte.

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