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“Copyright is for losers”; ma il marchio no

del

Banksy torna a fare parlare di sé. L’artista di strada più famoso al mondo ha aperto un temporary show-room al posto di un negozio di tappeti abbandonato nella zona di Croydon, a sud di Londra, denominato Gross Domestic Product, dove espone alcune opere acquistabili su Internet (https://grossdomesticproduct.com). Gli oggetti in vendita includono orologi, borse e magliette, nonché le bombolette spray utilizzate per realizzare i famosi murales in giro per il mondo.

Le ragioni dell’apertura del negozio sono legate a una disputa con la società inglese Full Color Black Limited, produttrice di biglietti di auguri (https://fullcolourblack.com).

La società, infatti, ha contestato la validità del marchio europeo “Flower Thrower” (Il lanciatore di fiori), registrato nell’agosto del 2014 per conto di Banksy da Pest Control Office Limited, l’ente incaricato di autenticare le opere dell’artista (https://pestcontroloffice.com).

Full Color Black sostiene, infatti, che l’iconico murale originariamente realizzato a Betlemme in Palestina, oggetto della registrazione come marchio, non è in grado di essere percepito come tale dai consumatori, dal momento che l’opera viene sfruttata così tanto intensamente da una moltitudine di entità che producono e vendono l’arte di Banksy da perdere la sua funzione distintiva della provenienza imprenditoriale del prodotto.

Il nuovo temporary show-room di Banksy a Londra

Inoltre, essendo “Il lanciatore di fiori” stato registrato nel 2014, l’eventuale non uso effettivo ininterrotto del marchio come segno distintivo per i prodotti rivendicati nella domanda, per 5 anni, potrebbe comportare la sua decadenza (per non uso, appunto), sensi dell’art. 58, par. 1, lettera a del Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio europeo.

Per evitare la nullità del marchio, l’artista ha dovuto pertanto utilizzare l’opera come segno distintivo per propri oggetti di merchandising.

Banksy avrebbe potuto certamente far valere i diritti d’autore sull’opera, ma una tale azione legale avrebbe richiesto la prova dell’identità dell’artista che invoca la protezione, con la conseguente inevitabile rivelazione della vera identità di Banksy; cosa che lo street artist preserva invece da sempre gelosamente (e che gli accorda quell’aurea di mistero che lo ha reso l’artista di strada più famoso dei nostri tempi).

Gilberto Cavagna di Gualdana
Gilberto Cavagna di Gualdanahttps://www.bipartlaw.com/
Gilberto Cavagna di Gualdana è avvocato cassazionista specializzato in diritto della proprietà industriale e intellettuale, con particolare attenzione al diritto dell’arte e dei beni culturali.
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