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Dal 1° luglio nuovi limiti all’utilizzo del denaro contante

del

Dal 1° luglio è entrata in vigore una delle più importanti tra le nuove misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva previste da Decreto fiscale 2020  (D.L. 124/2019), ossia il progressivo  abbassamento della soglia all’utilizzo del denaro contante.

L’art. 18 del D.L. 124 del 2019 dispone, infatti, che a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il limite per l’utilizzo del denaro contante scenda dagli attuali 2.999,99 euro a 1.999,99 euro. A partire dal 1° gennaio 2022 è previsto un ulteriore abbassamento di tale soglia a 999,99 euro.

In caso di violazione di tale norma, le sanzioni vanno da 3.000 euro a 5.000 euro (salvo che l’infrazione superi i 250.000 euro, nel qual caso la sanzione è quintuplicata).

Allo stesso tempo, per incentivare i mezzi di pagamento elettronici, è previsto per imprenditori e professionisti che abbiano ricavi non superiori a 400.000,00 euro un credito d’imposta del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dal 1.7.2020.

A seguito della modifica in esame dall’1.7.2020 non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in un’unica soluzione in contante d’importo pari o superiore a € 2.000.

Il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le persone fisiche, ma anche le persone giuridiche.

Il MEF, nell’ambito delle FAQ disponibili sul proprio sito Internet, ha chiarito che per “soggetti diversi” si intende entità giuridiche distinte. Ciò interessa, ad esempio, trasferimenti tra due società, tra un socio e la società, tra una società controllata e la controllante, tra il legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale ed una società nelle quali il titolare ed il rappresentante legale coincidono, per acquisti / vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento di dividendi.

La limitazione riguarda “complessivamente” il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati, quale ne sia la causa / titolo.

Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale / accordi contrattuali.

Nell’ambito delle citate FAQ il Ministero ha precisato che il termine “complessivamente” va riferito al valore da trasferire. In linea generale, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda il trasferimento in un’unica soluzione di contante / titoli al portatore di importo pari o superiore a € 2.000, ancorché:

  • il trasferimento sia eseguito tramite una sola “specie” di tali mezzi di pagamento (contante / titoli al portatore);
  • il suddetto limite sia superato cumulando le diverse specie di mezzi di pagamento.

Non costituisce violazione il trasferimento che, considerato complessivamente, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, che configurano operazioni distinte e differenziate. Ad esempio:

  • singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini (“cash and carry”);
  • una pluralità di distinti pagamenti connaturata all’operazione stessa (contratto di somministrazione) ovvero a seguito di un preventivo accordo tra le parti (pagamento rateale).

Per tali fattispecie l’Amministrazione valuta caso per caso la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo scopo di eludere il divieto.

Tracciabilità dei trasferimenti di importo pari / superiore a € 2.000

I trasferimenti di importo pari / superiore a € 2.000, vanno effettuati tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). Si rammenta che nell’ambito delle citate FAQ il MEF ha chiarito che:

  • la limitazione all’utilizzo del contante / titoli al portatore è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una specifica soglia, “canalizzando” tali flussi presso i predetti intermediari abilitati;
  • prescinde dalla natura lecita / illecita del trasferimento, non rilevando il motivo che ha determinato il trasferimento dei valori, trattandosi infatti di un illecito “oggettivo”;
  • è possibile prelevare / versare in contante dal proprio c/c, poiché tale operazione non configura un trasferimento tra soggetti diversi;
  • è possibile effettuare un pagamento di importo superiore a € 2.000 in contanti / assegni, purché:
    • il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 000;
    • oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili;
  • a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene di importo superiore a € 2.000 è possibile accettare il versamento a titolo di caparra purché:
    • il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 000;
    • oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili.

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