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Contributo a fondo perduto: c’è tempo fino al 13 agosto per inviare la richiesta

del

Si ricorda che è attiva la procedura per l’invio dell’istanza di richiesta per il Contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio per imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo. La richiesta si può inviare fino al 13 agosto; gli eredi, invece, possono presentarla dal 25 giugno al 24 agosto.

Con il provvedimento del 10.6.2020 n. 230439 e la circolare 15 E del 13/06/2020, l’Agenzia delle Entrate ha infatti definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art.25 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio).

Soggetti Esclusi

  • i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020 – Bonus 600 €);
  • i professionisti iscritti ad un Ordine e ad una Cassa Previdenziale privata.

Requisiti per accedere al contributo a fondo perduto

In estrema sintesi, il contributo spetta agli esercenti attività d’impresa a condizione che:

  • i ricavi/compensi non siano superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”);
  • l‘ammontare del fatturato/corrispettivi (registrati ai fini iva) di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019.

Sono esclusi:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione ex art. 162-bis del TUIR (comprese le Holding industriali);

Per determinare i ricavi/compensi relativi al 2019, occorre considerare i valori riportati nella Dichiarazione dei Redditi 2020 relativa al 2019.

Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi (registrati ai fini iva) dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.

Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
  • occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del DPR 633/72 con data aprile;
  • i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del DPR 633/72 devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
  • concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;

Soggetti con attività iniziata dall’1.1.2019

Con il provvedimento n. 230439/2020 sono state fornite indicazioni in merito al calcolo del contributo a fondo perduto per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019, per i quali non è richiesto il requisito del calo del fatturato/corrispettivi.
Viene previsto che:

  • se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi registrati ai fini iva al mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi registrati ai fini iva al mese di aprile 2019 risulta “negativa” (quindi il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applica la percentuale del 20%, 15% o 10% a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);
  • nel caso in cui la suddetta differenza risulti invece positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000,00 euro per le persone fisiche e 2.000,00 euro per i soggetti diversi)

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.5.2019 spetta solo il contributo minimo.

Misura del contributo

Si deve calcolare la riduzione del fatturato fra i mesi di Aprile 2020 e Aprile 2019;

Si applicano le seguenti percentuali alla suddetta differenza:

  • 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
  • 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:

  • 1.000,00 euro, per le persone fisiche (ditte individuali) ;
  • 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.



Modalità e termini di presentazione dell’istanza

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto (che sarà erogato direttamente sul conto corrente), i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti (provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2020 n. 230439).

L’istanza deve essere presentata:

  • dal 15.6.2020 al 13.8.2020 (dal 25.6.2020 al 24.8.2020 nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto);
  • mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000,00 euro, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it (inclusa l’autocertificazione di regolarità antimafia).

La domanda NON è un “Click day” quindi non ci sono graduatorie di evasione della pratica a seconda della presentazione più o meno tempestiva della domanda.

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