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Di padre in figlio: gli aspetti fiscali della successione delle opere d’arte e delle collezioni

del

Gestire e pianificare il passaggio generazionale di un’opera o di una collezione d’arte è cosa assai giusta ed ammirevole, ma non sempre è semplice da porre in essere, vuoi per scarsa lungimiranza dei collezionisti, vuoi per disinformazione o, più semplicemente, per mentalità poco aperta al cambiamento.

E’ noto, tuttavia, che una corretta pianificazione del passaggio generazionale consente una migliore tutela del patrimonio familiare, nonché la possibilità di conseguire importanti risparmi fiscali per gli eredi nel pieno adempimento della Legge.

Le imposte sulle successioni e donazioni

Volendo brevemente riepilogare, i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti, nonché la costituzione di vincoli di destinazione di beni sono soggetti all’imposta prevista dal Testo unico sulle successioni e donazioni (comma 47), con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

  1. devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, sul valore complessivo netto eccedente € 1.000.000, per ciascun beneficiario: 4 %;
  2. devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 %;
  3. devoluti a favore di altri soggetti: 8 %.

La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide generalmente, con la data del decesso del contribuente. La dichiarazione a decorrere dal 1° gennaio 2019, potrà essere presentata solo mediante una procedura telematica.

Fatta questa breve disamina, è opportuno ricordare che compongono l’attivo ereditario anche i beni mobili fra cui vengono annoverati denaro (si tratta di contante e non quello presente sui conti correnti bancari), gioielli o il mobilio. Categoria, quest’ultima, in cui rientra l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni compresi i beni culturali non sottoposti a vincolo.

Nella suddetta categoria rientrano quindi le opere d’arte che si trovano ad ornamento delle abitazioni del defunto (sia dell’abitazione principale che di eventuali abitazioni secondarie), mentre sono escluse le opere d’arte che sono custodite in caveau o speciali spazi custoditi da società specializzate o intermediari bancari.

L’importanza di conoscere il valore della propria collezione

La disciplina sulle successioni dispone una particolare presunzione, secondo la quale si considerano compresi nell’attivo ereditario, denaro, gioielli, mobilia per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario, anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico non ne risulti l’esistenza per un importo diverso. Tale inventareio dovrà sarà redatto secondo gli articoli 796 e seguenti del codice di procedura civile.

Appare subito chiaro come la normativa italiana al riguardo ponga presuntivamente presenti nell’attivo ereditario, gioielli, contanti e mobilia (si legga opere d’arte nel nostro caso specifico) per un importo forfettario pari al 10% del valore netto dell’attivo ereditario.

Tale forfetizzazione potrebbe essere un vantaggio, qualora il valore delle collezioni e delle opere del defunto si ritenga, già a priori, essere superiore al 10% del valore netto degli altri beni caduti in successione.

Qualora invece si ritenga che il valore delle opere (unitamente ai gioielli e al resto della mobilia) sia inferiore a valore presunto del 10% sarà opportuno ricorrere alla predisposizione di un inventario analitico dei beni mobili redato, come detto, secondo le regole dell’art. 769 e seguenti del codice di procedura civile.

Tramite il suddetto inventario è possibile quindi vincere la presunzione di Legge e dimostrare il valore (solitamente) inferiore dei beni (e delle opere) che verrà incluso nella base imponibile su cui saranno conteggiate le eventuali imposte di successione.

Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Con delle datate, ma pur sempre attuali, interpretazioni, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’inventario deve essere redatto secondo particolari principi e deve contenere l’esatta descrizione di tutti i beni mobili appartenenti al de cuius, corredata anche da una stima del valore degli stessi.

E’ opportuno e quantomeno consigliabile che le opere o le collezioni vengano precedentemente valutate da esperti di settore al fine di completare l’inventario con delle valutazioni che trovino riscontro in qualche documento o certificazione di soggetti specializzati, a tutela anche della difendibilità delle proprie posizioni nei confronti di una verifica del fisco.

E’ chiaro quindi come sia di fondamentale importanza pianificare il passaggio successorio della propria collezione d’arte, aderendo pienamente al dettato normativo ma al tempo stesso beneficiano di quelle agevolazioni previste che fanno dell’Italia un unicum nel panorama delle legislazioni europee sul passaggio generazionale dei beni artistici.

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