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Difendersi dai Falsi: cautele e tutele

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Avvocato Angela Saltarelli
Avvocato Angela Saltarelli

Ogni collezionista d’arte contemporanea dovrebbe sapere come difendersi dai falsi. Le statistiche, d’altronde, non lasciano speranze: è l’arte contemporanea quella più contraffatta. Scultura, grafica e pittura i campi più amati dai falsari che stanno mettendo a dura prova il Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale dei Carabinieri. A differenza dei furti, calati nel 2013 del -24%, lo scorso anno gli arresti legati al reato di contraffazione sono saliti del +35%. E, complessivamente, nel 2013 sono state sequestrate 1112 opere false per un valore complessivo di 32 milioni di euro. Solo la crisi economica – con il relativo calo della domanda – sembra in grado di arginare questo fenomeno: rispetto al 2012, infatti, le opere sequestrate sono in numero nettamente minore (due anni fa i sequestri furono quasi 5000), ma questo certo non rassicura visto l’incremento delle persone denunciate.

Trovarsi tra le mani un falso è un’esperienza che nessun collezionista vorrebbe mai avere, ma anche l’occhio più esperto può essere tradito. E anche le cautele da prendere al momento dell’acquisto non sono poi molte: l’unica è quella di affidarsi ad un intermediario serio e assicurarsi che le opere abbiano un certificato di autenticità anche se, lo abbiamo visto in passato, questo ha un valore estremamente limitato. Altro da fare non c’è. In molti dicono di comprare solo opere firmate, ma anche questo serve al giusto: i falsari bravi curano ogni particolare.

Fortunatamente il nostro ordinamento ci viene un po’ incontro in fatto di tutela, come ci spiega Angela Saltarelli, avvocato romano e membro della Commissione per il Diritto dell’Arte di BusinessJus.

Nicola Maggi: Il nostro ordinamento come tutela un Collezionista che scopra di aver acquistato un falso?

Angela Saltarelli: «Al collezionista che scopre di aver acquistato un falso, l’ordinamento offre diversi rimedi: da un punto di vista penalistico, ad esempio, può sporgere denuncia per contraffazione di opere d’arte ai sensi dell’art. 178 del codice dei beni culturali, mentre da un punto di vista civilistico esistono diversi mezzi di tutela. In primo luogo, qualora si avveda immediatamente della falsità dell’opera, l’acquirente potrà agire entro un anno dalla consegna del bene chiedendo la risoluzione del contratto di vendita per mancanza delle qualità promesse. In secondo luogo, il collezionista potrà agire per richiedere l’annullamento del contratto per errore essenziale su una qualità del bene acquistato, che si ritiene determinante del consenso del collezionista. Tale azione si prescrive, invece, entro cinque anni dal momento dell’acquisto. Inoltre, parte della giurisprudenza ritiene che in caso di falso di opera d’arte, l’acquirente possa agire chiedendo la risoluzione del contratto entro dieci anni dal perfezionamento del contratto di vendita, per aliud pro alio. Tale fattispecie si verifica in caso di evidente difformità materiale o giuridica del bene consegnato rispetto a quello promesso, oltre all’inidoneità a svolgere la propria funzione economico-sociale. In aggiunta a tali rimedi, l’acquirente può sempre richiedere il risarcimento dei danni subiti».

N.M.: Uno dei “documenti” che accompagna l’opera e che dovrebbe proteggere il collezionista dall’acquisto di falsi è l’autentica. Come sappiamo, però, questa potrebbe essere disconosciuta da chi cura l’opera di artisti non più viventi. In questo caso come deve comportarsi il collezionista che, improvvisamente, si trova tra le mani un’opera falsa?

A.S.: «La paternità dell’opera può sempre essere disconosciuta dall’autore o, alla morte dell’artista, dai propri congiunti, così come individuati dall’art. 23 della legge sul diritto d’autore (l. 633/1941). Tale diritto è imprescrittibile, pertanto, è ben possibile che l’opera sia disconosciuta anche successivamente alla morte dell’artista. In tal caso, il collezionista sarà titolare di un’opera dichiarata falsa, benché corredata da autentica. Qualora anche il collezionista ritenga che l’opera sia falsa, il collezionista potrà rivalersi nei confronti del venditore, avvalendosi dei rimedi di legge già esposti nella mia prima risposta. Al contrario, laddove il collezionista sia invece convinto dell’autenticità dell’opera, potrà agire in giudizio richiedendo l’accertamento giudiziale della paternità dell’opera».

Guy Isnard, un ufficiale di polizia, mentre organizza un'esposizione di falsi a Parigi nel 1955. Foto di Robert Cohen per Time-Life.
Guy Isnard, un ufficiale di polizia, mentre organizza un’esposizione di falsi a Parigi nel 1955. Foto di Robert Cohen per Time-Life.

N.M: Il gallerista/mercante che responsabilità ha e che diritti può rivalere nei suoi confronti un collezionista?

A.S.: «Il gallerista/mercante è responsabile per legge sia in quanto venditore, sia in virtù dell’esercizio professionale del commercio di opere d’arte. In qualità di venditore, il gallerista/mercante è tenuto a (i) consegnare la cosa e (ii) a garantire che la cosa non appartenga ad altri o che altri non siano titolari di diritti su di essa, infine, che (iii) il bene alienato sia privo di vizi.  In qualità di gallerista, l’art. 64 del codice dei beni culturali dispone che chi eserciti professionalmente il commercio o l’intermediazione finalizzata alla vendita di opere d’arte sia tenuto a consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime. In mancanza, il mercante dovrà rilasciare una documentazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione è apposta su copia fotografica dell’opera stessa. In caso di inadempimento per falsità dell’opera, il collezionista può avvalersi dei rimedi già esposti nella mia risposta al quesito 1. Inoltre, anche il mancato rilascio dell’autentica da parte del gallerista/mercante è fonte di responsabilità contrattuale per quest’ultimo».

N.M.: In Italia le compravendite di opere d’arte raramente sono regolate con un contratto di vendita. Cosa comporta questa situazione, in termini di responsabilità e tutela, in caso di falsi?

A.S.: «La compravendita di opere d’arte può avvenire sia tramite un contratto redatto per iscritto, sia verbalmente. La legge, infatti, non prescrive che la vendita di tali beni sia soggetta a particolari requisiti di forma. Ciò, sebbene non infici la validità del contratto, comporta tuttavia maggiori problemi per il collezionista, laddove agisca a tutela dei propri diritti sul bene. Infatti, per il collezionista sarà più difficile in sede probatoria fornire una dimostrazione dell’esistenza stessa del contratto e del contenuto dello stesso».

Nicola Maggi
Nicola Maggi
Giornalista professionista e storico della critica d'arte, Nicola Maggi (n. 1975) è l'ideatore e fondatore di Collezione da Tiffany il primo blog italiano dedicato al mercato e al collezionismo d’arte contemporanea. In passato ha collaborato con varie testate di settore per le quali si è occupato di mercato dell'arte e di economia della cultura. Nel 2019 e 2020 ha collaborato al Report “Il mercato dell’arte e dei beni da collezione” di Deloitte Private. Autore di vari saggi su arte e critica in Italia tra Ottocento e Novecento, ha recentemente pubblicato la guida “Comprare arte” dedicata a chi vuole iniziare a collezionare.
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