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Differimento dell’approvazione dei Bilanci al 31/12/2019

del

L’articolo 106 del decreto “Cura Italia” (Dl 18/2020) in vigore dal 17 marzo definisce come termine unico per l’approvazione dei bilanci al 31/12/2019 la fine del mese di giugno.

Tale scelta non deve essere motivata e non è necessaria la convocazione di un CdA per l’adozione del nuovo termine legale di approvazione. E’ prevista la possibilità di svolgere le assemblee facendo ricorso a strumenti che non richiedano la presenza fisica dei soci in un unico luogo, anche in deroga alle disposizioni statutarie.

TERMINE UNICO PIÙ AMPIO PER LAPPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

L’articolo 106 del Dl 18/2020 prevede la facoltà, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364 (Spa) e 2478-bis (Srl) del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, che l’assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio («termine unico»).

Le società di capitali e le cooperative potranno quindi applicare il termine di 180 giorni, convocando l’assemblea entro domenica 28 giugno 2020, senza obbligo di motivare la scelta (salvo un mero richiamo alla disposizione in esame che sarà inserito nella relazione sulla gestione) e dunque senza la necessità di far adottare una specifica delibera di rinvio agli amministratori entro fine marzo o comunque entro il termine di 120 giorni.

Il termine di 180 giorni è da intendersi riferito alla prima convocazione; resta ferma la possibilità di tenere effettivamente l’assemblea in seconda convocazione nel mese di luglio laddove la prima (entro il 28 giugno) andasse deserta.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019: SPA E SRL CON SINDACI E/O REVISORE

  • Entro il 29 maggio 2020: Verbale Cda (o determina dell’AU) per delibera di approvazione del progetto di bilancio
  • Entro il 13 giugno 2020: Verbale Collegio sindacale per redazione relazione al bilancio e relazione del revisore se diverso dal collegio sindacale
  • Entro il 13 giugno 2020: Deposito progetto di bilancio e relazioni presso la sede
  • Entro 20 giugno 2020 (o altro termine da statuto): invio convocazione assemblea
  • Il 28 giugno 2020: assemblea di prima convocazione o constatazione assemblea deserta
  • Entro 28 luglio 2020: (eventuale) assemblea di seconda convocazione
  • Entro 31 luglio 2020: versamento saldo 2019 e prima rata acconto 2020 Ires e Irap

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019: SRL SENZA ORGANO DI CONTROLLO

  • Entro il 13 giugno 2020: Verbale Cda (o determina dell’AU) per delibera di approvazione del progetto di bilancio
  • Entro il 13 giugno 2020: Deposito progetto di bilancio presso la sede
  • Entro 20 giugno 2020 (o altro termine da statuto): invio convocazione assemblea
  • Il 28 giugno 2020: assemblea di prima convocazione o constatazione assemblea deserta
  • Entro 28 luglio 2020: (eventuale) assemblea di seconda convocazione
  • Entro 31 luglio 2020: versamento saldo 2019 e prima rata acconto 2020 Ires e Irap

ASSEMBLEE E CDA “A DISTANZAE CON CONSULTAZIONE SCRITTA

Tutte le società di capitali e le cooperative possono dunque applicare il voto a distanza e l’intervento dei soci in collegamento audio, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie. Queste modalità devono essere riportate negli avvisi di convocazione.

La disposizione consente inoltre di derogare alle disposizioni che prevedono che nelle assemblee “in remoto” il presidente e il segretario (o il notaio) devono trovarsi nello stesso luogo.

Il Dl 18/2020 interviene anche sulle decisioni dei soci delle Srl consentendo che le stesse siano adottate, in alternativa alla riunione assembleare, mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479 del Codice civile o dagli statuti.

Ciò significa che le Srl potranno utilizzare la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto anche quando tali modalità non siano inserite nello statuto e/o la decisione riguardi modifiche dell’atto costitutivo oppure decisioni relative a operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o sia relativa a perdite del capitale superiore a un terzo.

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