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Importare arte in Italia: vademecum per il collezionista

del

Quando si acquista un’opera d’arte è sempre importante sapere quali possano essere i risvolti fiscali di tale operazione. Alcuni di questi aspetti riguardano la sfera delle imposte indirette ed in particolar modo l’Iva. Quando, poi, queste operazioni hanno una connotazione internazionale è chiaro che le difficoltà e gli elementi da tenere in debita considerazione aumentino. E’ quello che accade, ad esempio, quando si acquista un’opera d’arte proveniente dall’estero e, in particolar modo, da paesi non rientranti nell’Unione Europea. Al momento di far entrare l’opera nel nostro Paese, infatti, si pone in essere un’importazione. Tale termine, dal punto di vista fiscale, ci pone di fronte a aspetti da dover valutare, tra cui quelli legati all’IVA e ai dazi doganali.

Quando si può parlare di importazione

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”6,7,8,9″ ihc_mb_template=”1″ ]Un’opera d’arte proveniente dell’estero “entra” nel nostro paese attraverso la Dogana, luogo fisico in cui subisce l’applicazione dell’IVA e, se previsti, dei dazi doganali. Nell’analizzare tale operazione è opportuno, però, valutare attentamente se questa ha tutti i requisiti per poter essere considerata, ai fini fiscali, una vera e propria importazione. Si tratta di importazione, infatti, solo quando un soggetto italiano (privato o in possesso di partita iva) acquista giuridicamente la proprietà del bene e lo stesso “si sposta” fisicamente da un paese Extra Ue ad un paese Ue (nello specifico l’Italia). Il fatto che tale cessione avvenga a titolo oneroso (a seguito quindi del pagamento di un prezzo) oppure a titolo gratuito non cambia niente ai fini della qualificazione dell’operazione quale importazione.

Inoltre l’importazione di un bene costituisce un’autonoma fattispecie imponibile, a prescindere dal soggetto che la pone in essere, quindi anche se effettuata da soggetti privati. Tali “regole” valgono in realtà per la totalità delle compravendite di beni mobili intercorse in ambito di importazione, ma per quanto riguarda gli oggetti d’arte è bene tuttavia fornire alcune precisazioni. Per quanto riguarda gli oggetti d‘arte, da collezione e d’antiquariato sia la disciplina sul valore aggiunto, sia quella relativa ai dazi doganali prevedono l’applicazione di specifiche disposizioni di favore rispetto a quelle applicabili, in via ordinaria, sulla generalità dei beni mobili. Vediamole nel dettaglio

Iva e i dazi doganali

Ai fini Iva, il commercio dei beni che si considerano oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (si veda la Tabella allegata al Decreto Legge n.41 del 1995), sconta un’aliquota ridotta al 10% sulle importazioni (invece dell’aliquota ordinaria pari al 22% attualmente in vigore). Per quanto attiene i dazi doganali, il presupposto per l’applicazione degli stessi è l’introduzione di merci extracomunitarie nel territorio dell’Unione Europea (assumendo così la qualificazione di merci in libera pratica). Non tutte le introduzioni di merci extraeuropee nel territorio comunitario, però, costituiscono delle importazioni assoggettate a dazi.

La classificazione ed identificazione delle merci oggetto di scambio internazionale (c.d. nomenclatura combinata), che riporta la misura dei dazi applicabili ad ogni specifica tipologia di bene importato prevede, infatti, che l’importazione di oggetti d’arte, da collezione o di antichità benefici sia esente dai dazi doganali. E questo vale anche qualora i beni giungano in Italia (ovvero in territorio UE) non a seguito di cambio di proprietà, ma in quanto destinate, ad esempio, a mostre ed esposizioni fieristiche. I beni artistici, infatti, saranno utilizzati temporaneamente nel territorio doganale con la finalità di essere successivamente esportate senza subire modificazioni.

Individuazione dei beni artistici che beneficiano delle agevolazioni

 Le agevolazioni ai fini IVA (riduzione dell’aliquota al 10%) e l’esenzione dall’applicazione dei dazi doganali sono, però, applicabili esclusivamente ad alcuni beni artistici. In linea generale e non esaustiva, rientrano fra gli oggetti d’arte: i quadri, le pitture, i disegni, i collage, le incisioni, le stampe, le litografie, le statue e le sculture, in ogni caso con specifiche precisazioni e casistiche che possono arrivare ad escludere tali oggetti da quelli che beneficiano delle agevolazioni fiscali sopra descritte. Il requisito fondamentale affinché un bene artistico sia considerato tale (ai fini dei vantaggi fiscali) è che lo stesso sia eseguito interamente a mano. Questo requisito di fa sì che le pitture ottenute mediante procedimenti fotomeccanici o le cd. copie conformi, nonché le sculture ornamentali di carattere commerciale e le riproduzioni in serie non siano considerabili beni artistici e, conseguentemente, non beneficino dei vantaggi fiscali sopra descritti.

[infobox maintitle=”Per saperne di più” subtitle=”Per conoscere l’elenco dei beni artisti che beneficiano delle agevolazioni ai fini IVA, si deve fare riferimento alla tabella allegata al D.L. 41 del 1995 mentre, per quanto attiene i dazi doganali, è necessario riferirsi alla nomenclatura combinata della tariffa doganale e, nello specifico, ai beni inclusi nel capitolo 97.” bg=”gray” color=”black” opacity=”off” space=”30″ link=”no link”]

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