Se nessun addetto ai lavori dubiterebbe che opere come Il Dito di Cattelan, The Physical Impossibility Of Death In the Mind Of Someone Living (lo squalo in formaldeide) di Hirst o The Cloud Gate (il c.d. fagiolo) di Kapoor, opere tutte alle quali gli artisti non hanno fisicamente messo mano, siano opere d’arte; se è poi molto probabile (ma non scontato: si veda a proposito il “caso Spoerri” deciso dalla Corte di Cassazione francese il 5 febbraio 2002) che nessun giudice negherebbe a queste opere tutela autorale a causa della mancata presenza della mano dell’artista alla loro concreta realizzazione, di diverso avviso è l’Agenza delle Entrate.
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In una recente risposta a interpello (n. 303 del 2 settembre 2020) è stata infatti negata l’applicazione dell’IVA ridotta (10%) in caso di cessione da parte dell’autore di alcune opere da lui progettate con l’ausilio del computer e realizzate mediante stampa 3D, che successivamente lo stesso provvede “a stuccare, lisciare o sottoporre ad altre lavorazioni artigianali post produzione”, perché non considerate “oggetti d’arte”.
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