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La riproduzione dei beni culturali (anche archivistici)

del

Uno dei primi è stato il Museo delle Antichità Egizie di Torino, che ha reso consultabile in digitale il proprio archivio storico sul sito dell’Archivio di Stato di Torino; ma la strada, seguita poi anche da altre istituzioni, è ormai tracciata, sia politicamente che legislativamente: la liberalizzazione delle immagini del patrimonio pubblico.

La riproduzione dei beni culturali pubblici, così come la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di tali beni legittimamente acquisite, svolte senza scopo di lucro e in modo tale da non danneggiare il bene e/od ostacolare la sua fruizione, è, infatti, ormai sostanzialmente libera.

Lo sancisce l’art. 108 co. 3 bis del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e succ. mod. (di seguito, ilCodice dei beni culturali” o solo il “Codice”) come recentemente modificato dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n. 124 del 12 agosto 2017) che ha esteso anche ai beni bibliografici e archivistici, originariamente esclusi, la possibilità di libera riproduzione da parte dei privati riconosciuta agli altri beni culturali dal provvedimento istitutivo dell’Art Bonus (Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014).

Si tratta di una novità significativa, in linea con le politiche culturali di molti degli altri paesi europei.

La modifica porta così al superamento della “vecchia concezione – anacronistica, anticostituzionale e contraria alla specificità di questi beni – di tipo “proprietario” dei beni culturali, in cui l’esercizio della custodia da parte degli enti possessori veniva in realtà confuso con l’esercizio di un diritto di proprietà esclusivo nei confronti degli stessi” (F. Minio, La libera riproducibilità dei beni culturali dopo l’emanazione della legge 4 agosto 2017, n. 124, in Business Jus 2018) e consente una piena valorizzazione dei beni (anche quelli bibliografici e archivistici) nel rispetto di quanto previsto e auspicato dalla stessa Costituzione (artt. 9[1] e 33[2]).

Più in particolare, il riformulato articolo 108 co. 3 bis del Codice consente la libera riproduzione dei beni archivistici svolta “senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale”, purché “attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all’interno degli istituti della cultura, l’uso di stativi o treppiedi”; le immagini così realizzate possono essere divulgate con qualsiasi mezzo, purché “in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte senza scopo di lucro”.

Rimane in ogni caso soggetta invece ad autorizzazione la riproduzione dei beni archivisticisottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo” (così sempre il dettato dell’art. 108), ovvero gli archivi contenenti documenti dichiarati di carattere riservato e/o contenenti dati sensibili (art. 122 e ss. Codice dei beni culturali).

Per tali riproduzioni non è necessario corrispondere alcun importo.

Ai fini della pubblicazione delle immagini realizzate, la circolare n. 33/2017, con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha fornito indicazioni per l’attuazione del richiamato art. 108 co. 3 bis del Codice, ha chiarito come sia sufficiente presentare “una semplice comunicazione del proposito di pubblicare l’immagine” all’ente detentore del bene, “fermo comunque restando l’obbligo di citare la fonte e di consegnare una copia analogica o digitale dell’elaborato e una copia della riproduzione”.

Tuttavia “resta soggetta ad apposita autorizzazione la riproduzione integrale di fondi archivistici, serie archivistiche complete o parti sostanziali di esse”, secondo quanto specificato dalla circolare n. 39/2017 del MiBACT. Una simile indicazione si fonda su quanto previsto dall’art. 88, c. 5 del citato R.D. n. 1163/1911, espressamente richiamato dalla medesima circolare; tale ultima disposizione, tuttavia, riguarda procedimenti fotografici o fotomeccanici realizzati “a scopo editoriale”.

La recente riforma ha reso più operative le sempre più efficaci novità tecnologiche, consentendo quella valorizzazione dei beni culturali, economica e di redditività, che costituisce la vera promozione dello sviluppo della cultura.

Ovviamente, alla luce della “qualità” dei beni coinvolti (e, spesso, della loro fragilità) è doveroso procedere con cautela; “ma la cautela non può e non deve portare ad accettare atteggiamenti “proprietari” da parte dello Stato, o addirittura di singoli funzionari: basta ricordare che gli archivi storici delle soprintendenze del ministero per i Beni e le Attività culturali mai sono stati versati negli archivi di Stato oppure che la gestione delle banche dati nel settore dell’archeologia mai si è distinta per facilità di accesso e libertà di consultazione” (L. Casini, Riprodurre il patrimonio culturale? I “pieni” e i “vuoti” normativi, in Aedon 2/ 2018).

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[1] Art. 9 Cost: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

[2] Art. 33 co. 1 Cost.: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.

Gilberto Cavagna di Gualdana
Gilberto Cavagna di Gualdanahttps://www.bipartlaw.com/
Gilberto Cavagna di Gualdana è avvocato cassazionista specializzato in diritto della proprietà industriale e intellettuale, con particolare attenzione al diritto dell’arte e dei beni culturali.
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