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La temporanea esportazione delle opere e l’utilizzo del Carnet ATA

del

E’ d’uso comune, al giorno d’oggi, che le opere d’arte, specialmente contemporanee, vengano esportate in modo temporaneo all’estero per essere esposte in mostre e fiere di settore, musei od esposizioni non permanenti.

Tali opere possono essere esportate temporaneamente seguendo alcune regole particolari disciplinate dal D.Lgs. 22/01/2004  n. 42 e dai Regolamenti CEE n. 3911/92 e CE 116/2009 e dalle recenti modifiche introdotte con il D.M. 17 maggio 2018, n. 246.

Tali regole prevedono il rilascio da parte degli uffici delle Soprintendenze competenti per territorio dei Certificati di spedizione temporanea, degli Attestati di circolazione temporanea o delle Licenze di esportazione temporanea.

Ferma restando, quindi, la procedura di autorizzazione alla temporanea esportazione delle opere prevista dal Mibact e dalle Soprintendenze territoriali è opportuno soffermarsi sulle tematiche di carattere fiscale/doganale da porre in essere in caso di temporanea esportazione di opere.

Temporanea esportazione verso paesi extra-UE

In caso di invio all’estero (Paesi extra-UE) di opere d’arte per esposizioni, come di materiale professionale o campioni commerciali, è necessario individuare la procedura doganale da espletare. Il Carnet ATA (Admission Temporaire – Temporary Admission), è un documento doganale internazionale, istituito dalla Convezione di Bruxelles del 6 dicembre 1961 (ratificata in Italia con il D.P.R. n. 2070/1963), successivamente sostituita dalla Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990 (ratificata in Italia con la L. n.479/1995).

Tali Convenzioni internazionali sono state siglate con la finalità di facilitare il movimento internazionale di determinate merci, semplificando e sostituendo le formalità doganali previste da ciascun Paese membro dell’Unione europea per la temporanea esportazione/ importazione, nonché il transito delle merci. Il carnet è fisicamente formato da alcuni fogli interni di diverso colore a seconda dell’uso a cui sono destinati.

Vi è una parte fissa (detta souche) – che permette la prova dei transiti delle merci attraverso le frontiere – ed una parte mobile (detta volet), che viene trattenuta dalla dogana in cui il bene è stato temporaneamente esportato e che costituisce la dichiarazione doganale.

Il rilascio del Carnet ATA è gestito e rilasciato dalle Camere di Commercio territoriali. L’utilizzo del suddetto documento doganale è valido per l’esportazione temporanea di beni verso Paesi non facenti parte dell’Unione Europea e aderenti alla convenzione ATA.

I Paesi che aderiscono alla procedura doganale ATA sono consultabili all’indirizzo:  http://www.unioncamere.net/commercioEstero/ata/paesi.htm.

Con l’utilizzo della procedura del Carnet ATA i beni temporaneamente esportati in altri Paesi non pagano i dazi e l’IVA alla dogana, purché le merci siano reimportate entro i termini indicati nel documento, che non possono in ogni caso eccedere quello di validità del carnet stesso (pari a 12 mesi).

Vengono quindi semplificate le operazioni di sdoganamento e il titolare del carnet è esonerato dall’obbligo di depositare, presso la dogana del Paese di importazione, una cauzione o l’ammontare dei diritti doganali a garanzia della mancata riesportazione delle merci.

E’ comunque possibile svolgere le formalità di esportazione temporanea presso qualsiasi Ufficio di uscita dal territorio doganale comunitario (anche quindi non italiano), a prescindere da quello di emissione del Carnet ATA.

Cosa accade se le opere non vengono reimportate

In caso di mancata reimportazione delle opere d’arte in precedenza esportate temporaneamente (ad esempio a causa della vendita dell’opera che è stata esposta durante una fiera all’estero), la dichiarazione di esportazione dovrà essere presentata all’Ufficio dove, a suo tempo, erano state effettuate le formalità di esportazione temporanea.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora le opere siano vendute all’estero durante il periodo di temporanea esportazione, la vendita in esame – avendo per oggetto beni già esistenti in territorio estero – non darebbe luogo a cessioni all’esportazione, non imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 ma ad operazioni non territorialmente rilevanti ex art. 7 del citato decreto. In altre parole, la vendita durate la temporanea esportazione all’estero dell’opera non è soggetta all’IVA.

Si riporta, infine, la risposta ad una FAQ presente sul sito della Camera di Commercio di Torino utile a prevenire alcuni errori tipici e ricorrenti nell’utilizzo della procedura del Carnet ATA:

Come si utilizza il Carnet ATA senza commettere errori? Come evitare contestazioni doganali?

Se il Carnet non viene utilizzato correttamente, le Dogane, attraverso le contestazioni doganali, possono far pagare diritti doganali e tasse di regolarizzazione. Per evitare spiacevoli conseguenze, possiamo elencare i principali motivi di irregolarità e i relativi suggerimenti:

  • MANCATO RISPETTO DELLA DATA LIMITE PER LA RIESPORTAZIONE: nonostante il Carnet sia valido per 365 giorni dal rilascio, alcune dogane, per esempio quella della Serbia, hanno la facoltà di concedere un tempo minore, di solito 1 o 2 mesi. Controllare quindi la data che viene apposta dalla dogana estera sulla souche bianca di importazione (FINAL DATE FOR RE-EXPORTATION). Se occorre lasciare la merce nel paese per un periodo maggiore, rivolgersi alla dogana estera prima di tale data per richiedere una proroga.
  • RIESPORTAZIONE OLTRE LA SCADENZA: la merce deve obbligatoriamente uscire dal paese estero entro la data di scadenza del carnet. Anche un solo giorno di ritardo comporta il pagamento dei dazi. Si raccomanda quindi di organizzare per tempo il rientro della merce.
  • MANCATA VIDIMAZIONE DEL CARNET IN FASE DI RIESPORTAZIONE O CHIUSURA DEL TRANSITO: ricordarsi in frontiera, al momento della riesportazione, anche se non si viene fermati dai doganieri, di chiedere e pretendere la vidimazione del carnet. Se la partenza avviene da un aeroporto occorre richiedere il controllo della merce e la vidimazione del carnet da parte dei doganieri prima di effettuare il “check in”. Quando la merce è diretta ad una fiera in Svizzera (Ginevra o Basilea), i doganieri di frontiera apriranno un transito per scortare la merce fino alla dogana interna presso la fiera, dove avverrà la chiusura del transito e, contestualmente, l’operazione di importazione (souche bianca di “importation”) con relativo controllo della merce. Finita la fiera ricordarsi quindi di ripassare dall’ufficio doganale interno per l’operazione di “re-exportation” e l’apertura del transito, il quale andrà obbligatoriamente “chiuso” in frontiera al momento dell’uscita dal territorio elvetico.
  • POSSIBILI ERRORI DI TRASCRIZIONE SULLE SOUCHE DA PARTE DELLE DOGANE DEI NUMERI D’ORDINE DEI PEZZI: controllare sempre l’esatta corrispondenza tra i numeri d’ordine dei pezzi riesportati e la relativa annotazione sulla souche bianca di riexportation da parte del doganiere estero.
  • SMARRIMENTO DEL CARNET: il Carnet va conservato con attenzione o consegnato a destino con la raccomandazione che venga custodito in modo opportuno. Una volta rientrati, se non verrà più utilizzato fino alla scadenza, è preferibile restituirlo subito per evitare che vada smarrito.

Prima di utilizzare il Carnet ATA, perché sia valido, lo stesso deve essere presentato ad una qualsiasi dogana italiana o comunitaria, interna o di frontiera, per la presa in carico e l’operazione di esportazione. Le dogane estere possono rifiutare Carnets ATA che non siano stati precedentemente vistati da una dogana comunitaria.

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