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Uffizi vs Pornhub e l’utilizzo non autorizzato di immagini di opere d’arte

del

La notizia non è freschissima ma l’argomento è sempre interessante e in questo caso anche spassoso. Lo scorso luglio infatti alcuni musei, tra cui gli Uffizi, hanno diffidato PornHub, la piattaforma di video sharing di materiale pornografico, per l’utilizzo non autorizzato delle riproduzioni fotografiche di alcune opere presenti nelle loro collezioni.

Oramai chiaro in tutti gli ambienti che l’arte “tira”, la piattaforma porno ha lanciato l’iniziativa Classic Nudes (https://it.pornhub.com/art/classic-nudes), un tour virtuale alla scoperta dei quadri ritenuti più erotici nel panorama della storia dell’arte, da quelli più espliciti, come L’origine del mondo di Courbet esposto al Louvre, a quelli meno diretti, come il Ragazzo morso da un ramarro di Caravaggio esposto alla National Gallery o la Venere di Urbino di Tiziano della Galleria degli Uffizi. Il tutto accompagnato da didascalie a sfondo sessual/erotico.

Si legge sulla stampa che la diffida inviata dal museo fiorentino aveva alla sua base la violazione del diritto d’autore. In realtà, il copyright non sembrerebbe c’entrare nulla, visto che le opere riprodotte sul sito di PornHub non sono più protette dai diritti d’autore (almeno quelli di matrice economica) che, come sappiamo, durano (secondo la legge italiana) per tutta la vita dell’autore stesso e fino a settanta anni dopo la sua morte (art. 25 Legge 22 aprile 1941, n. 633, c.d. “Legge Autore”).

A meno che non vi sia stata una illecita riproduzione degli scatti fotografici delle opere (le fotografie sono infatti protette ai sensi degli artt. 87 e seguenti della Legge Autore), quello che i musei possono aver lamentato, almeno per quanto riguarda gli Uffizi e la normativa italiana, è dunque piuttosto la violazione degli artt. 107 e 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), che forniscono la disciplina giuridica della riproduzione dei beni culturali pubblici (giuridicamente parlando sono beni culturali le cose mobili o immobili di autore scomparso e che sono state eseguite da oltre settanta anni e che presentino il c.d. “interesse culturale”; sul punto cfr. https://www.collezionedatiffany.com/proprieta-opera-arte-e-diritto-2021/).

In base a queste norme le amministrazioni pubbliche che hanno in consegna il bene hanno la facoltà di concedere il diritto di riproduzione del bene stesso, se fatto a scopo a lucro, dietro il corrispettivo di un canone. Ricordiamo che invece, in virtù del c.d. Art Bonus (D. Legge 31 maggio 2014 n. 83), è libera la riproduzione e la divulgazione sul web di immagini dei beni se fatta per finalità non lucrative (sul punto cfr. https://www.businessjus.com/wp-content/uploads/2018/07/BusinessJus-F-MINIO-La-libera-riproducibilita%CC%80-dei-beni-culturali-3.pdf).

Queste norme sono state di fatto disapplicate per lungo tempo. Solo più di recente sembra esserci stata una inversione di tendenza e i musei e le amministrazioni pubbliche hanno iniziato ad agire, anche in giudizio, per la tutela dell’immagine dei beni culturali in loro possesso. Tra le prime istituzioni museali ad agire in questo senso, ricordiamo proprio la Galleria degli Uffizi, che ha ottenuto davanti al Tribunale di Firenze l’inibitoria dell’uso dell’immagine del David di Michelangelo da parte di un’agenzia di servizi turistici sui propri dépliant e sito Internet per vendere i suoi servizi e pubblicizzare la propria attività, in quanto attività di tipo commerciale (Trib. Firenze, 26 ottobre 2017: https://trasparenza.uffizi.it/archiviofile/uffizi/Ordinanza_N._RG_n._137582017.pdf).

Diversamente è andata invece la querelle tra gli Uffizi e l’azienda di abbigliamento Brioni, che aveva dato vita a una vasta campagna pubblicitaria incentrata proprio sulla statua del David con addosso uno smoking realizzato dalla casa di sartoria. In quel caso infatti il Tribunale fiorentino (Trib Firenze, 2 gennaio 2019) ha rigettato il ricorso cautelare promosso dalla Galleria dell’Accademia di Firenze per carenza del requisito del periculum in mora (Brioni aveva infatti immediatamente e spontaneamente rimosso le immagini incriminate), senza tuttavia entrare nel merito della questione, senza cioè pronunciarsi circa la liceità/illiceità dell’utilizzo delle immagini.

Nel caso che ci occupa gli Uffizi non hanno dovuto chiedere l’intervento del giudice: a seguito della lettera di diffida, infatti, PornHub ha rimosso dal portale l’immagine della Venere di Urbino.

Eliminate dal sito a luci rosse anche le immagini delle opere esposte al Prado e al Louvre a seguito della diffida inviata anche da queste istituzioni, rimangono al momento visionabili le opere “erotiche”, tra l’altro, del Museé d’Orsay, del MET e della National Gallery e le relative didascalie. Dunque, per chi fosse interessato, enjoy the visit!

Federica Minio
Federica Minio
Nata a Verona ma di famiglia veneziana, Federica è un avvocato esperto in diritto della proprietà intellettuale e dell’arte ed è stata tra le prime in Italia a laurearsi in diritto dei beni culturali. Prima di intraprendere la professione legale, ha lavorato in gallerie e fondazioni d’arte milanesi. Federica unisce la sua passione per l’arte, da sempre respirata in famiglia (assieme al profumo della trementina del papà pittore), al lato più creativo del diritto.
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